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Regolamenti

PATTO EDUCATIVO

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
(art.4 del DPR 249/98)
Approvato nella seduta del consiglio di Istituto del 6.11.02

Premessa
Nel recepire quanto contenuto nel DPR 249/98, abrogativo del capo III, titolo I del
RD 653/25 e in particolare di quanto contenuto negli artt.3, 4, 5, del DPR citato, si specifica:

Art.1
1. Agli studenti che manchino ai doveri scolastici previsti dal presente regolamento sono inflitte le sanzioni disciplinari qui sotto indicate in ordine di crescente gravità:
a) – richiamo verbale
b) – richiamo con annotazione sul registro di classe
c) – allontanamento temporaneo dalla classe, con annotazione scritta sul registro di classe e immediata
informazione al coordinatore di classe e/o al preside
d) – richiamo scritto, da inserire nel fascicolo personale dello studente
e) – sospensione dalle lezioni, fino ad un massimo di 15 (quindici giorni).

Art.2
1. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c) del precedente art.1 sono inflitte dall’insegnante, dopo aver sentito lo studente interessato al provvedimento.
2. La sanzione di cui alla lettera d) del precedente art.1 è inflitta dal capo di istituto, dopo aver sentito lo studente interessato al provvedimento.
3. La sanzione di cui alla lettera e) del precedente art.1 è inflitta dal consiglio di classe (comp. docenti), dopo aver sentito lo studente interessato al provvedimento e/o eventuali testimoni dei fatti
4. Le famiglie saranno avvisate delle sanzioni eventualmente comminate secondo le lettere d) e e).
5. Il preside terrà un registro dei provvedimenti disciplinari disposti secondo le lettere d) ed e).

Art.3
1. Le punizioni, una volta sanzionate, concorrono a definire il profilo dello studente sotto l’aspetto della qualità della partecipazione al dialogo educativo, ma non hanno diretta influenza sulla valutazione del profitto inteso come acquisizione di abilità, di conoscenze e di competenze.

Art.4
1. Nel recepire quanto contenuto negli artt. 3 e 4 del citato DPR 249/98 si precisa che:
- le sanzioni previste dalle lettere a) e b) verranno disposte per lo studente che disturbi il normale andamento della lezione
- la sanzione prevista dalla lettera c) verrà disposta per lo studente che impedisca il normale svolgersi della lezione
- le sanzioni previste dalle lettere d) e d e) verranno disposte per lo studente che abbia reiterato i comportamenti trasgressivi di cui alle precedenti lettere a), b), c) ovvero turbi gravemente o impedisca lo svolgimento delle normali attività in classe e/o all’interno dell’Istituto, ovvero non abbia giustificato in più occasioni ritardi e/o assenze.

Art.5
1. In caso di danneggiamento di proprietà e/o attrezzature della scuola, il consiglio di Istituto, una volta individuato il responsabile, potrà chiedere un congruo risarcimento per il ripristino del bene danneggiato.

Art.6
1. Spetta al preside la convocazione del consiglio di classe in sede disciplinare. Detta convocazione avverrà con procedura d’urgenza entro e non oltre tre giorni dalla segnalazione del fatto e con le garanzie previste per lo studente oggetto dell’eventuale procedimento disciplinare.
2. Il consiglio delibererà immediatamente e a maggioranza sulla eventuale sanzione.
3. E’ facoltà del consiglio di classe commutare la sanzione in prestazioni di attività a vantaggio della scuola da effettuarsi in orario extracurricolare.

Art.7
1. A norma dell’art.5 c.2 del citato DPR 249/98 è istituito nella scuola un Organo di garanzia, presieduto dal presidente del consiglio di Istituto e composto dai docenti componenti il comitato di valutazione e da un rappresentante degli studenti eletto tra i componenti del consiglio di Istituto.
2. A detto organo potrà adire lo studente cui è stata inflitta una sanzione disciplinare secondo le lettere d) ed e).

Art.8
1. In caso di atti gravemente lesivi dell’incolumità altrui o comunque sensibili sotto il profilo penale, il preside ha la facoltà di disporre l’immediato allontanamento dalla scuola dello studente e l’obbligo di informare contestualmente le competenti autorità giudiziarie.
2. Mutatis mutandis, resta comunque valida anche in questi casi la procedura di cui all’art.6 del presente regolamento.


Art.9
Il presente regolamento abroga e/o integra tutte le norme in materia di disciplina contenute nel
regolamento di Istituto.

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